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SPESE DEDUCIBILI
Le spese deducibili dal reddito Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
 le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
 le spese di “assistenza specifica”. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
o l’assistenza infermieristica e riabilitativa
o le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
o le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

LA DOCUMENTAZIONE
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992. La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate
(Fonte Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità Ed. Gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate).

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